Diritti, In Evidenza

Maternità surrogata: oltre l’alternativa tra proibizionismo e laissez-faire

Fonte: http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=21690

di Giorgia Serughetti ( Ricercatrice Università Milano Bicocca )

[Segnaliamo dalla rivista Alternative per il Socialismo, n.39, da ieri nelle librerie una riflessione non superficiale su un tema che è al centro di polemiche in questi giorni. Al tema della gestazione per altri/e dedica l’ultimo numero anche la rivista Legendaria]

Sulle tecnologie riproduttive e la “gestazione per altri” (Gpa) o “maternità surrogata”, il pensiero femminista si interroga non da oggi. È del 1998, per esempio, il libro di Maria Luisa Boccia e Grazia Zuffa, L’Eclissi della madre. Studiose come Tamar Pitch e Maria Grazia Giammarinaro hanno offerto elementi importanti di lettura del fenomeno, specialmente sotto il rispetto del diritto, già due decenni fa. Per non parlare della filosofia americana, che vede due dei principali riferimenti in questo panorama, Il contratto sessuale di Carole Pateman e Nascere per contratto di Carmel Shalev, comparire già alla fine degli anni ’80. Negli ultimi mesi, tuttavia, il tema si è imposto con un livello di attenzione sconosciuto nel dibattito pubblico italiano, principalmente a causa di due eventi concomitanti e per molti versi concorrenti.

Da un lato, il gruppo “Se Non Ora Quando – Libere” (nato come altri gruppi dalla frammentazione del movimento che il 13 febbraio del 2011 aveva portato un milione di persone in piazza per chiedere rispetto per le donne) ha lanciato a dicembre 2015 un appello per mettere al bando la maternità surrogata, raccogliendo le firme di personalità dello spettacolo e del mondo politico, in particolare tra le fila Partito Democratico. “Noi rifiutiamo di considerare la ‘maternità surrogata’ un atto di libertà o di amore”, si legge nel documento. “In Italia è vietata, ma nel mondo in cui viviamo l’altrove è qui: ‘committenti’ italiani possono trovare in altri paesi una donna che ‘porti’ un figlio per loro. Non possiamo accettare, solo perché la tecnica lo rende possibile, e in nome di presunti diritti individuali, che le donne tornino a essere oggetti a disposizione: non più del patriarca ma del mercato. Vogliamo che la maternità surrogata sia messa al bando”. L’iniziativa si richiama, anche nel linguaggio, alla petizione internazionale Stop Surrogacy Now, che si conclude con le parole: “Nessuno ha diritto a un bambino: né eterosessuali, né omosessuali e neppure chi ha scelto di rimanere single. Uniti chiediamo ai governi delle nazioni del mondo e ai capi della comunità internazionale di lavorare insieme per mettere fine a tale pratica e fermare subito l’utero in affitto”.

Il 2 febbraio si sono tenute a Parigi presso il Parlamento francese le Assise internazionali per vietare universalmente la pratica, al termine delle quali è stata firmata la Carta per l’abolizione universale della maternità surrogata. Poche settimane prima, contro la Gpa si era espresso anche il Parlamento Europeo nella relazione annuale sui diritti umani nel mondo. In direzione opposta si sta muovendo invece l’Assemblea del Consiglio d’Europa, fortemente criticata nelle assise di Parigi per aver assegnato a una parlamentare verde, Petra de Sutter, primaria di ginecologia a Gand e favorevole alla legalizzazione della pratica, il compito di redigere il rapporto su “Diritti umani e questioni etiche legate alla gestazione per altri”.

Tutto questo, in Italia, avrebbe avuto ben poco eco se non avesse impattato su un altro tema “caldo”: il dibattito sul disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili. Grazie alla tempistica (non certo casuale) dell’appello uscito in Italia, su quello che spregiativamente viene chiamato “utero in affitto” si sono infatti concentrate le critiche di esponenti politici di vari colori, che ne hanno fatto il fulcro della loro contrarietà alla previsione di legge sulla step child adoption (la possibilità di adottare i figli del partner dello stesso sesso) contenuta nel ddl in discussione in Parlamento.

Come è noto, la nascita attraverso maternità surrogata riguarda in realtà una piccola minoranza degli attuali figli di coppie omosessuali, mentre il fenomeno nel mondo vede in prima fila le coppie eterosessuali sterili, desiderose di avere un figlio. Tuttavia, la conflagrazione dei due temi ha dato origine a un confronto acceso, non solo tra attivisti Lgbt e noti esponenti della destra omofoba, ma anche tra voci diverse all’interno del femminismo. Sul fronte anti-surrogacy si sono schierate femministe storiche come Luisa Muraro e Lea Melandri, giornaliste come Paola Tavella e Ritanna Armeni, personalità del movimento Lgbt come Cristina Gramolini e Aurelio Mancuso, per non citarne che alcuni. Il Family Day del 30 gennaio ha visto salire sul palco anche Jennifer Lahl, leader del movimento anti-surrogacy statunitense, a sancire una strana Santa Alleanza tra mondo cattolico schierato a difesa della “famiglia naturale” ed esponenti del femminismo internazionale, in questa battaglia che riguarda i corpi delle donne.

Posizioni diverse o del tutto opposte sono state assunte da altre osservatrici femministe, come la bioeticista Chiara Lalli, che su Internazionale (4 dicembre 2015) difende il possibile valore etico della surrogacy, anche nelle sue espressioni commerciali, e mette in guardia dalla tentazione di sostituirsi alla voce di altre donne. Altre studiose di bioetica come Caterina Botti e Grazia Zuffa sono intervenute sulla rivista Leggendaria per promuovere una riflessione che consenta un approccio femminista alle nuove tecnologie riproduttive, calata nella complessità delle relazioni umane e consapevole delle tante vulnerabilità che si confrontano in questa esperienza. Molti, poi, sono stati sui giornali e in rete i contributi di esponenti della politica e della cultura – da Emma Bonino a Emanuele Trevi, da Alessandra Bocchetti a Michela Murgia – che in vari modi hanno articolato la preoccupazione di respingere il diktat proibizionista dell’appello, in favore di una posizione più rispettosa di esperienze, rappresentazioni e vissuti anche molto diversi tra loro.

Le parole e le cose

Fin dalle parole scelte per parlarne, il fenomeno qui discusso assume connotazioni differenti, che orientano gli atteggiamenti dell’opinione pubblica e del legislatore. “Maternità surrogata” o “surrogazione di maternità” (surrogacy), “gestazione per altri” o “d’appoggio”, maternità “di sostituzione” o “per procura” sono alcune delle espressioni utilizzate nelle diverse lingue per nominare la varietà di pratiche messe in atto quando una donna si rende disponibile a portare a termine una gravidanza per conto di singoli o coppie sterili. In Italia la locuzione dal sapore denigratorio “utero in affitto” è usata da alcuni per sciatteria o sensazionalismo giornalistico, da altri – incluse diverse voci femministe – per evidenziarne gli aspetti riprovevoli e chiederne la messa al bando. Proprio per questo, è invece evitata da osservatrici e osservatori più aperti alla discussione o inclini alla depenalizzazione.

Non c’è consenso, però, nemmeno sulle altre diciture, intorno a cui si svolge un dibattito che rispecchia la complessità di posizioni morali e politiche su questa pratica. “Gestazione per altri” è la formula favorita dal movimento Lgbt, mentre alcune femministe la ritengono un eufemismo che allontana dalla verità. Dell’espressione “maternità surrogata”, poi, c’è chi contesta il sostantivo, per esempio la scrittrice Michela Murgia sul L’Espresso critica l’uso improprio della parola maternità, dove sarebbe più opportuno parlare di gestazione o gravidanza. C’è invece chi contesta l’aggettivo, surrogata, perché rimanda a tutto ciò che non è autentico ma finge di essere tale, per esempio la sociologa Daniela Danna che nel suo recente libro Contract Children: Questioning Surrogacy, contesta la formula “madre surrogata” perché – sostiene –la cosiddetta portatrice non è in alcun modo un sostituto. Ogni madre diviene tale solo nel momento in cui il bambino nasce, quindi la “surrogata” secondo Danna dovrebbe più correttamente essere chiamata “madre di nascita”, quelli che intendono diventare genitori sociali saranno “genitori intenzionali” ed eventuali ovo-donatrici o spermo-donatori vanno nominati come tali, non come genitori “biologici”. La biologia della gravidanza, sostiene l’autrice, prevale sul legame genetico nel definire chi è il genitore biologico, e questo ha precise implicazioni in termini di policy: è sempre alla donna che ha messo al mondo, anche quando non ha alcun legame genetico con il nuovo nato, a cui spetta l’ultima parola sul suo destino. Su questo discorso, però, tornerò più avanti.

Di fronte al fenomeno della Gpa ci troviamo nel bel mezzo di una crisi delle categorie tradizionali di lettura della realtà, di cui i problemi linguistici sono uno specchio rivelatore. Il punto principale di difficoltà è la moltiplicazione delle figure che concorrono all’evento procreativo: madri surrogate, madri donatrici (ovodonatrici), madri intenzionali, madri biologiche, madri giuridiche, che hanno vedono un quasi corrispondente numero di padri. Salvo che, nel caso maschile, non solo non esiste né probabilmente esisterà mai l’esperienza della gestazione, quindi nemmeno per altri, ma anche la donazione di gameti appare come un processo assai meno invasivo dal punto di vista fisico. E questa differenza non è di poco conto per la riflessione femminista.

In quella che viene chiamata surrogacy “tradizionale”, le cui radici affondano fin nella storia biblica di Sara, Abramo e la schiava Agar, la madre surrogata è anche la madre genetica del bambino o della bambina, mentre il padre genetico è normalmente il genitore intenzionale. Il conflitto che può sorgere è qui tra la madre a tutti gli effetti “biologica” del nuovo nato da una parte, e la coppia committente dall’altra, come nel famoso caso di Baby M del 1986 che fu infine risolto dalla Corte Suprema del New Jersey con il riconoscimento della madre surrogata, Mary Beth Whitehead, come madre legale, ma con l’affidamento della bambina (chiamata dapprima Sara, poi Melissa) al padre biologico e a sua moglie, nel “superiore interesse del minore”.

Nuovi scenari si sono aperti con il passaggio alla surrogacy “gestazionale”, che è frutto delle tecniche di fecondazione in vitro e trasferimento embrionale perché non prevede l’uso degli ovuli della madre surrogata ma quelli della madre intenzionale o di una donatrice. La risposta alla domanda “chi è la madre?” è in questo caso particolarmente complessa, e l’orientamento dei tribunali, ma anche dell’opinione pubblica, diventa meno favorevole alle madri surrogate. Daniela Danna ricorda nel suo libro due sentenze opposte emesse in Italia, nel 1989 e nel 2000: la prima in un caso di surrogacy tradizionale, in cui il conflitto tra madre surrogata e coppia committente fu risolto in favore della prima perché l’accordo di surrogazione fu ritenuto contrario all’ordine pubblico e assimilato alla vendita del bambino; la seconda invece in un caso di surrogacy gestazionale che fu autorizzata dal tribunale avvalendosi del ragionamento secondo cui alla donna che porta avanti la gravidanza per altri – chiamata “superincubatrice” – non va attribuito il nome di madre.

Questo, tuttavia, avveniva prima del 2004, quando è entata in vigore la legge 40/2004, che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro chiunque realizzi, organizzi o pubblicizzi la gestazione per altri.

Leggi nazionali, diseguaglianze globali

L’Italia è uno dei pochi paesi che vietano espressamente la gestazione per altri. Molti di più sono però quelli in cui gli accordi di surrogazione sono considerati nulli e vale solo il concetto giuridico per cui mater semper certa est: la donna che partorisce un bambino ne è considerata la madre a tutti gli effetti. Ci sono paesi, come la Grecia o il Sud Africa, in cui invece a essere proibita è la surrogacy commerciale, ma è ammessa quella altruistica (con un tetto massimo per il rimborso delle spese sostenute dalla gestante), e i contratti sono considerati validi. Altre normative, come quella del Regno Unito, consentono gli accordi di surrogazione di tipo altruistico, con procedura accelerata di adozione dopo la nascita, ma restano vietate l’intermediazione e la pubblicità, e i contratti non sono riconosciuti. In paesi come il Belgio e l’Olanda, in cui la pratica è “tollerata”, cioè non è vietata ma nemmeno legale, con poche decine di casi autorizzati all’anno, la regolarizzazione giuridica post-partum avviene attraverso lo strumento dell’adozione.

Gli Stati Uniti presentano un patchwork normativo, con diversi stati in cui la gestazione per altri anche in forma commerciale è autorizzata e espressamente regolata, e la responsabilità genitoriale è riconosciuta alla coppia “committente” fin dal momento della nascita. La madre surrogata è normalmente selezionata in base a requisiti come l’essere già madre, essere libera da pressioni economiche, essere consapevole di tutti gli aspetti medici e legali, essere spinta dal desiderio di aiutare una coppia infeconda.

Accanto agli Stati Uniti, tra le principali mete di turismo procreativo si trovano paesi come l’India e la Tailandia (almeno fino a poco tempo fa, prima che introducessero il divieto per le coppie straniere) o l’Ucraina, dove si può praticare la surrogacy anche in forma commerciale e i costi sono molto più contenuti che in Nord America. Sono però anche più discutibili le condizioni in cui si stipula l’accordo tra madri surrogate e coppie committenti.

La globalizzazione e la segmentazione del processo tra soggetti, desideri, corpi distinti rende infatti particolarmente difficile distinguere quali pratiche sono espressione di autodeterminazione e quali, invece, sono da ritenere effetti dello sfruttamento delle capacità biologiche dei corpi analizzato da Melinda Cooper e Catherine Waldby nel loroBiolavoro globale. Questo nervo si fa particolarmente scoperto negli accordi di surrogazione stipulati all’interno di un mercato di tipo transnazionale che coinvolge paesi poveri o emergenti, in cui pesano gravemente le diseguaglianze sociali ed economiche tra coppia committente, madre surrogata, ovodonatrice. Già, perché capita che la coppia di genitori intenzionali sia europea, chi porta avanti la gravidanza una donna nepalese, e chi dona l’ovulo una donna ucraina, bianca come i committenti. L’ovodonazione, tra l’altro, è una tecnica particolarmente invasiva per la donna che vi si sottopone, prevedendo trattamenti complessi e rischiosi per la salute.

A cosa siamo di fronte? A un gioco di società sempre più pericoloso a livello planetario? O a un fenomeno che ha radici nell’organizzazione del mondo del lavoro e della vita familiare nei paesi cosiddetti occidentali? Lasciando da parte il caso, minoritario, delle coppie gay maschili, il fatto appare piuttosto semplice, sempre più evidente alle statistiche: in Italia, il 20-30% delle coppie, nel 70% dei casi con età compresa tra i 35 e i 40 anni, ha problemi di infertilità. E il discorso vale in generale per i paesi a industrializzazione avanzata. Alla base ci sono ragioni fisiche, ma anche, sempre di più, motivazioni economiche, culturali e politiche: a causa di condizioni di lavoro precarie le coppie tendono infatti a pensare ai figli dopo i 35 anni, cioè nel periodo in cui la fertilità cala drasticamente.

Dall’infertilità diffusa discende non solo l’aumento di richieste di accesso a cicli di procreazione assistita, omologa (cioè con gameti della coppia) ed eterologa (cioè con ovuli o spermatozoi provenienti da donatore/donatrice), ma anche – fuori dall’Italia – alla surrogazione di maternità. Nel complesso, secondo l’Osservatorio sul turismo procreativo, sono nell’ordine di ben 4.000 le coppie che vanno all’estero in cerca di trattamenti di procreazione assistita, in particolare di fecondazione eterologa (pratica illegale in base alla legge 40 fino alla decisione della Corte Costituzionale del 2014 che ha fatto cadere il divieto), mentre sono una trentina le coppie italiane che ogni anno si recano in altri paesi per avere figli con il contributo di una portatrice. Il conflitto che viene a crearsi, nei casi di nascite da gestazione per altri, tra pratiche autorizzate fuori dal paese e divieti nella normativa italiana, ha determinato alcune decine di casi portati in Tribunale, con i genitori accusati, dopo il rientro in Italia, di alterazione dello stato di famiglia o di false dichiarazioni dinnanzi all’ufficiale di stato civile.

Le contraddizioni della giurisprudenza, la dimensione sovra-nazionale del fenomeno, l’intreccio tra mercato globale, fenomeni sociali, desideri individuali determinano insomma un nodo di problemi non facile per le nessuna normativa da districare. Tanto che c’è chi sta proponendo, nel nostro paese, di risolvere la questione con l’introduzione di un reato universale[1] per il ricorso alla maternità surrogata all’estero.

Desideri e libertà

Il fenomeno di cui stiamo parlando si diparte dai desideri di genitorialità, individuali e di coppia, scavalca i confini nazionali, si fa strada attraverso i diversi sistemi legislativi e si realizza nell’incontro con la disponibilità di altri corpi. Disponibilità che, come ho detto, non sempre è frutto di autodeterminazione, perché talvolta è l’esito di pressioni familiari, e spesso è condizionata dal bisogno economico, ma che quando è frutto di una scelta consapevole ha a sua volta alla radice un desiderio. Nella più alta e (probabilmente) più rara delle disposizioni, si tratta del desiderio di fare qualcosa per gli altri; nel caso più comune, di guadagnare quel tanto che permetta un piccolo salto di qualità nella propria vita: avere una casa, o una casa più grande, o la scuola per i figli, o un piccolo commercio. In paesi come l’India ciò che guadagna una portatrice, cioè qualche migliaio di dollari, per quanto possa apparire ridicolo di fronte all’impegno che prende, rappresenta l’equivalente di vari anni di stipendio.

Con ciò, tuttavia, si è ancora lontani dall’aver risposto alla domanda che con maggiore urgenza ricorre in questo dibattito: i desideri possono essere trattati come diritti e fare da fondamento alle libertà? È compito dello stato offrire una risposta in termini giuridici a ciò che si muove sul piano delle inclinazioni individuali? O all’inverso, esiste in questo campo un limite del commerciabile, che lo stato ha il compito di difendere, a prescindere dall’eventuale incontro e concerto di desideri e bisogni tra chi – in modi diversi, e a partire da situazioni spesso gravemente diseguali di vantaggio o svantaggio sociale – cerca una vita migliore?

Proviamo a scomporre la questione in più parti, considerando i principali attori di questa relazione. La prima domanda diventa: l’accesso alla Gpa può essere garantito in base al diritto universale a diventare genitori e formare una famiglia garantito dalla Costituzione e dalle carte internazionali dei diritti umani? La risposta è, presumibilmente, no. Perché non si tratta qui dell’accesso a tecnologie riproduttive come la Pma (procreazione medicalmente assistita) che mettano una coppia sterile (o una donna singola) nella condizione di generare un figlio. Non ci troviamo né nella situazione della fecondazione omologa, né in quella della fecondazione eterologa su cui la Corte Costituzionale si è espressa nella sentenza n. 164/14, dichiarando incostituzionale il divieto vigente in Italia in quanto violazione della “fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi” in ambito riproduttivo. Più precisamente, la Consulta rileva in questa sentenza una violazione degli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione in combinato disposto, verificato che il divieto di fecondazione eterologa confligge con il diritto, che a tutti deve essere egualmente garantito, di poter diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli.

Il punto determinante è che, a differenza della procreazione assistita, la Gpa non è una tecnica ma una relazione tra più soggetti. Se sancissimo un diritto di accesso alla surrogacy, dovremmo con ciò porre anche un corrispondente dovere in capo allo stato, il dovere di favorire o organizzare la disponibilità di corpi femminili a questo scopo? Suona fin troppo distopico solo pronunciare queste parole. Con ciò, tuttavia, non abbiamo affatto giustificato il divieto di questa pratica. Il fatto che non si stabilisca un diritto, non significa che si debba stabilire un divieto. Si può difendere la libertà di praticare la gestazione per altri, in condizione di piena autodeterminazione di tutti i soggetti coinvolti, posto che si escludano danni per altre persone, principalmente per la madre surrogata e per il bambino.

Oppositrici e oppositori della Gpa menzionano spesso i danni ai minori che derivano dalle nascite attraverso questa pratica. Ma credo che su questo fronte si debba adottare almeno un po’ di cautela, non essendoci chiare evidenze a riguardo. Gli studi condotti dal team di ricerca di Susan Golombok presso il Center for Family Research dell’Università di Cambridge, per esempio, non riportano differenze nello sviluppo cognitivo e socio-emozionale – almeno per i primi anni di vita – tra bambini nati attraverso la surrogacy e bambini concepiti in modo naturale. La materia è da poco diventata oggetto di studi e non consente ad oggi posizionamenti tanto netti. Mentre è noto quanta importanza abbiano, nello sviluppo dei minori, la qualità delle relazioni genitori-figli, dove la genitorialità sembra contare assai più del legame con chi ci ha partoriti.

Se invece parliamo della madre surrogata, il ragionamento ci porta a un’altra domanda: ci può essere libertà di portare avanti una gestazione per altri, di mettere il proprio apparato riproduttivo al servizio della genitorialità altrui? Come già detto, non si possono supporre preventivamente né condizioni di costrizione né di danno subito per le portatrici, se sono garantiti tutti i loro diritti, e sempre che non definiamo un danno oggettivo il fatto di “alienare” il bambino alla nascita. Su questo la discussione non può che essere aperta, a meno che non si assumano argomenti essenzialisti sulla natura intrinsecamente incompatibile con lo scambio (libero o commerciale) della capacità riproduttiva.

La maternità surrogata fa parte, a mio avviso, di quell’insieme di pratiche umane che possono assumere significati anche molto diversi per i soggetti coinvolti, a seconda di come sono organizzate socialmente e del contesto in cui si collocano. La condizione di una madre portatrice povera e del tutto priva di tutele, in un paese come l’India o il Nepal, appare molto distante da quella di una portatrice negli Stati Uniti, dove chi si offre per la gestazione per altri deve dimostrare di avere un certo reddito, non essere ciò in stato di bisogno, e avere già dei figli propri. Motivazioni, vissuti, grado di volontarietà e coercizione differiscono necessariamente nei due casi. L’analisi del contesto è perciò essenziale, mentre condannare tout court questa pratica come asservimento della capacità riproduttiva delle donne non tiene conto delle volontà singole, del limite che ognuna, se non è costretta da altri ed esercita pienamente la sua autodeterminazione, può e sa responsabilmente individuare per se stessa nell’uso del proprio corpo.

Oltre il divieto, oltre il contratto

Tra le voci che criticano la Gpa commerciale, c’è chi difende però le ragioni del dono contro le pratiche mercificanti. In un contributo recente sul blog La Ventisettesima Oradel Corriere della Sera, Alessandra Bocchetti, figura storica del femminismo italiano, scrive: “Se la scienza è riuscita a superare i limiti di un corpo umano, creando la possibilità di nuove relazioni, nuove dimensioni, non sarò certo io a dire di no. Il mio no non varrebbe nulla, avrebbe solo l’arroganza di un gesto impotente. Vorrei ragionare sì sulle condizioni. Penso che sia bellissimo che una sorella, un’amica cara, una madre possa farmi il grande dono di portare, nutrire e fare crescere dentro. di sé una creatura che sarà mia, se mi trovassi nella triste condizione di non poterlo fare. Il bambino che nascerà riceverà un racconto di generosità che lo impegnerà alla gratitudine, il sentimento più civilizzatore che ci sia. Chi l’avrà messo al mondo resterà sotto i suoi occhi, non sparirà. Parole, gesti, sguardi, intrecci. In questo caso l’utero prestato sarà un esperienza di bene puro, quello vero, quello disinteressato, che farà crescere tutti coloro che ne sono coinvolti. Non servirebbe contratto, solo un regolamento condiviso, chiaro e più semplice possibile. Ecco, tutto questo vorrei che fosse possibile e legale. Da tutto questo resta tassativamente fuori il denaro, resta fuori il mercato del migliore offerente, il mercato delle carni più sode. Il mercato delle ‘fattrici’”.

La possibilità di offrire parti o capacità del proprio corpo in forma di dono, non in forma commerciale, pare particolarmente coerente con la tradizione giuridica del nostro paese e dell’Unione Europea nel suo complesso che all’art. 3 della Carta dei diritti fondamentalistabilisce il “divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro”. Si potrebbe discutere se utilizzare la propria capacità riproduttiva a vantaggio di altri sia fare del corpo umano una fonte di lucro più di quanto lo sia offrire in altri modi le proprie prestazioni corporali in cambio di compenso. Ma il dubbio qui riguarda un un altro punto. Gli studi sul dono, da Marcel Mauss in avanti, insegnano a guardare con attenzione alle relazioni che si stabiliscono attraverso la gratuità del dare: l’etica del dono presuppone l’obbligo della reciprocità, che distingue il dono dallo scambio mercantile. Non è facile, se non in casi molto speciali, immaginare la gestazione per altri dentro questo schema in cui il dare avviene in funzione del rafforzamento di legami sociali.

È davvero il mercato a segnare la frattura tra Gpa etica e sfruttamento? Non c’è dubbio che la corresponsione di denaro per servizi procreativi aumenti significativamente i rischi di sfruttamento. Ma il discrimine deve essere posto, a mio parere, altrove, e incentrarsi non sulla presenza o meno di un pagamento o rimborso per la procreatrice ma sulla formalizzazione della relazione di surrogazione in un contratto. Gli stati che riconoscono come validi questi contratti prevedono la loro coercibilità nel caso in cui la gestante, per esempio, cambi idea sulla possibilità di alienare ad altri il figlio che ha partorito. E questo è difficilmente accettabile in un’ottica che dia valore alla relazione che si instaura nella gestazione.

Una posizione promettente, in un’ottica femminista, mi sembra ancora quella espressa vent’anni fa dall’attuale Special rapporteur dell’Onu sulla tratta di persone, Maria Grazia Giammarinaro, che cercava già allora una strada alternativa sia al proibizionismo sia allaissez-faire. Scrive la magistrata: “Le impostazioni coerenti con la cultura patriarcale sono soltanto due. O vietare la maternità surrogata, a tutela di una «naturalità» della procreazione che in sostanza coincide con la regola sociale data, e dunque con la supremazia del rapporto paterno. Ovvero ricondurre la maternità surrogata alle leggi altrettanto «universali» del contratto e del mercato. Se invece si ammette una validità dell’accordo subordinata al perdurare del consenso della madre sostituta, da una parte si privilegia il rapporto gestazionale, tipicamente materno, sul rapporto biologico, tipicamente paterno. Dall’altra si mette in primo piano un criterio di fonte femminile: tutte le decisioni che riguardano l’uso del proprio corpo devono essere libere, e dunque non possono essere coercibili. Il che significa che a una donna non si può imporre di essere o non essere madre. E neanche di usare o non usare il proprio corpo a fini riproduttivi. Non lo può imporre una legge dello stato e non lo può imporre un contratto” (1996: 99-100).

La soluzione qui proposta – in realtà soprattutto un’idea guida per le politiche in questo campo – stabilisce insomma il primato della relazione madre-bambino che ha luogo nella gestazione rispetto alla relazione genetica che esiste con i genitori committenti, almeno fino al momento in cui non sia la madre di nascita a decidere in piena consapevolezza di affidare il figlio o la figlia nelle mani di coloro che da quel momento in poi saranno i suoi genitori legali. Fino ad allora, è la madre di nascita l’unica madre. “Ci vuole un corpo femminile per venire al mondo, e non è un semplice e neutro contenitore. Questo corpo femminile generante è quello che prioritariamente va interrogato e ascoltato. È attorno a questa soggettività che si strutturano le diverse relazioni” (D’Elia, 2016: 12). Questa posizione è in sintonia con le conclusioni di Daniela Danna in Contract Children, quando propone di rendere lecita la pratica della surrogacy solo all’interno di accordi privati non coercibili da parte dello stato. Meno convincente mi pare invece la posizione che l’autrice esprime contro il passaggio di denaro in quanto tale, che esproprierebbe in ogni caso la portatrice della sua agency trasformando la relazione di surrogazione nella vendita del bambino.

Un’idea coerente con l’approccio che sto qui proponendo sarebbe invece quella di introdurre dei limiti al libero mercato, definendo in quali termini e misura il denaro possa entrare nella relazione di cui parliamo. Anche per evitare il “mercato del migliore offerente” e “delle carni più sode” che paventa Alessandra Bocchetti. Considerando, del resto, che l’incertezza che deriva dal vincolare l’accordo al consenso della madre surrogata, non solo prima ma anche dopo la nascita della vita attesa, potrebbe rendere molto meno profittevole un business in questo settore.

Non sono, queste, che linee di riflessione possibili per tratteggiare una policy in questa materia. È indispensabile che la rinascita di un dibattito sulla maternità surrogata in Italia, qualunque sia l’occasione che l’ha generato, rappresenti un’opportunità per fare un passo avanti nella discussione sulla regolazione dell’accesso alle tecniche e pratiche di fecondazione e di procreazione, in uno sforzo collettivo di ragionamento femminista sui cambiamenti epocali introdotti dalle tecnologie riproduttive, affinché diventino possibilità su cui esercitare l’autodeterminazione delle donne e non dispositivi usati contro la nostra libertà. “Seppure la tecnica è un destino”, scrivono Maria Luisa Boccia e Grazia Zuffa, “esso è rimesso nelle nostre mani, tutt’altro che deciso. Possiamo riformularne le domande e interrogarci sulle risposte, accogliendo la sfida di significare noi il mutamento di scenario, comprendendo tecnica e scienza in esso e non, viceversa, lasciandocene ridefinire” (1998: 80). Senza farsi prendere dal panico che genera divieti assoluti, ma anche senza rinunciare a problematizzare l’esistente.

Bibliografia

Anselmo, Antonella (2016), L’universalità “relativa”: gestazioni, crimini e salute riproduttivahttps://femministerie.wordpress.com, 2 febbraio.

Bocchetti, Alessandra (2016), Solo corpi che nulla possono immaginare sul bambino che ospitano, http://27esimaora.corriere.it/, 5 gennaio.

Boccia, Maria Luisa e Zuffa, Grazia (1998), L’Eclissi della madre, Pratiche, Parma.

Botti, Caterina (2016), Riproduzione, soggettività e relazioni, in “Leggendaria”, n. 115, pp. 20-27.

Cooper, Melinda e Waldby, Catherine (2015), Biolavoro globale, DeriveApprodi, Roma.

D’Elia, Cecilia (2016), Gestazione per altri, le figure in gioco, in “Leggendaria”, n. 115, pp. 10-12.

Danna, Daniela (2015), Contract Children: Questioning Surrogacy, Ibidem, Stoccarda.

Giammarinaro, Maria Grazia (1996), Diritto leggero e autonomia procreativa, in “Democrazia e diritto”, gennaio-marzo 1996, pp. 87-100.

Lalli, Chiara (2015), Il no presuntuoso di alcune femministe alla maternità surrogata,www.internazionale.it, 4 dicembre.

Murgia, Michela (2016), Non chiamatela maternità surrogata,http://espresso.repubblica.it, 2 febbraio.

Pateman, Carole (2015), Il contratto sessuale, Moretti & Vitali, Bergamo.

Pitch, Tamar (1998), Un diritto per due, Il Saggiatore, Milano.

Shalev, Carmel (1992), Nascere per contratto, Giuffrè, Roma.

Zuffa, Grazia (2016), Guardare con i nostri occhi, in “Leggendaria”, n. 115, pp. 15-17.


[1] Emendamenti al testo sulle unioni civili, che prevedono pene più severe sia per chi pubblicizza e organizza la Gpa all’estero, sia per chi la pratica anche fuori dall’Italia, sono stati proposti da senatori tanto della maggioranza quanto delle opposizioni. Lo stesso Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, aveva annunciato la volontà di fare dell’“utero in affitto” un “reato universale”, punibile anche se commesso fuori dai confini, alla stregua di reati quali il genocidio, la tortura, la riduzione in schiavitù. Il punto è particolarmente critico, dal punto di vista non solo filosofico-politico, ma anche del diritto. C’è chi, come la giurista Antonella Anselmo sul blog Femministerie ha parlato, a questo proposito, della punizione generica di violazioni di valori dai confini mutevoli e incerti (dignità, limiti del corpo, fertilità naturale), con il rischio di pericolose sovrapposizioni di convinzioni etiche e religiose, non universali. Con ciò, il reato universale violerebbe anche il principio di tassatività e determinatezza del reato imposto dall’art. 25 della Costituzione, principio cardine di uno stato di diritto, prescindendo dalla presenza della persona offesa; inoltre, punendo fatti avvenuti all’estero, apparirebbe gravemente lesivo del principio di territorialità del diritto penale italiano.

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